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LINEAMENTI DEL DIRITTO DELLA CRISI D’IMPRESA
di Diego Manente
Editore: Cedam
Data di Pubblicazione: novembre 2022
ISBN:9788813380809
Pagine: 608
Il volume illustra schematicamente la disciplina della regolazione della crisi d’impresa recata dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), entrato in vigore il 15 luglio 2022, dopo le modifiche da ultimo apportate con il d.lgs. n. 83 del 2022 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 del 20 giugno 2019.
Il libro nasce dall’esigenza di presentare al lettore un quadro della complessiva disciplina della crisi di impresa contenuta nel Codice , con un approccio e un linguaggio il più possibile chiari e accessibili, senza per questo nulla togliere al necessario rigore tecnico della trattazione.
Il libro, pensato per gli studenti, è stato sviluppato in modo da poter essere utilizzato, come punto di partenza, anche da tutti coloro che vogliono acquisire una conoscenza di base degli aspetti essenziali di questo nuovo apparato normativo.
Diego Manente, Avvocato in Venezia. Professore a contratto di Diritto della crisi e dell’insolvenza nell’Università Cà Foscari Venezia. Docente di Diritto commerciale nella Scuola Interuniversitaria di Specializzazione per le professioni legali delle Università di Ferrara, Trieste, Padova e Venezia Cà Foscari e di Diritto processuale civile (Diritto della crisi e dell’insolvenza) nell’analoga Scuola delle Università di Verona e Trento. Già componente del Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario. Autore di numerosi contributi a opere collettanee, articoli e note a sentenza in materia di diritto concorsuale, societario e bancario. Tra i suoi lavori: “Lezioni sui titoli di credito” (con G. Partesotti e A. Urbani), Bologna, 2010; ha curato (con B. Baessato) il volume “La disciplina delle crisi da sovraindebitamento”, Milano, 2022.
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“[….]Passando dalla prospettiva economico-aziendalistica alla dimensione giuridico-normativa della crisi d’impresa, registriamo che l’applicazione, ai differenti livelli, degli strumenti di regolazione ha come presupposto oggettivo fattispecie di crisi – utilizziamo questa espressione ancora in senso del tutto generico, come indicazione che subito preciseremo – giuridicamente qualificate, che il diritto, centrando immediatamente il nostro discorso sul Codice, specifica nelle situazioni di “crisi” (in senso stretto) e di “insolvenza”.
Occorre precisare sul punto che la legge delega n. 155 del 2017 (cfr. art. 2, 1° comma, lett. c), aveva fissato al legislatore delegato il principio di “introdurre una definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica, mantenendo l’attuale nozione di insolvenza di cui all’articolo 5” della legge fallimentare.
Ne sono derivate le nozioni offerte dall’art. 2, 1° comma, rispettivamente, alle lett. a) (crisi) e b) (insolvenza).
Specificamente, la disposizione della lett. a) (di cui, come diremo, si sono succedete due altre versioni prima dell’attuale) definisce “crisi” lo “stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”.
Vedremo poi come, agli specifici fini del percorso della composizione negoziata della crisi, assuma rilievo anche la situazione di crisi probabile (art. 12, 1° comma).
L’insolvenza è definita dalla lett. b) come “lo stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori”.
Invertendo l’ordine seguito dal legislatore, dedichiamo subito la nostra attenzione al fenomeno più grave – l’insolvenza – per poi procedere ad illustrare la nozione giuridica di crisi.”